Ampliati gli spazi della procedibilità a querela per i reati che offendono la persona e il patrimoni
Il decreto legislativo n. 36 del 10 aprile del 2018 ha modificato il regime di procedibilità per taluni reati.
E' prevista la procedibilità a querela per i reati contro la persona – ad esclusione del delitto di violenza privata di cui all’art. art. 610 c.p. – puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria) e per tutti i reati contro il patrimonio contemplati nel codice penale.
Suddetti reati restano procedibili d’ufficio in presenza di una delle seguenti condizioni:
1) l’incapacità per età o per infermità della persona offesa del reato;
2) la ricorrenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale o di quelle previste all'art. 339 c.p.;
3) la sussistenza, nei reati contro il patrimonio, di un danno di rilevante gravità.
Di seguito il testo del Decreto
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/24/18G00061/sg