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Ampliati gli spazi della procedibilità a querela per i reati che offendono la persona e il patrimoni

Il decreto legislativo n. 36 del 10 aprile del 2018 ha modificato il regime di procedibilità per taluni reati.

E' prevista la procedibilità a querela per i reati contro la persona – ad esclusione del delitto di violenza privata di cui all’art. art. 610 c.p. – puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria) e per tutti i reati contro il patrimonio contemplati nel codice penale.

Suddetti reati restano procedibili d’ufficio in presenza di una delle seguenti condizioni:

1) l’incapacità per età o per infermità della persona offesa del reato;

2) la ricorrenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale o di quelle previste all'art. 339 c.p.;

3) la sussistenza, nei reati contro il patrimonio, di un danno di rilevante gravità.

Di seguito il testo del Decreto

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/24/18G00061/sg

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